Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2595 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LIMITI LEGALI DELLA CONCORRENZA 1. La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative. (1) ------------------ (1) N. Redaz. - L'ordinamento corporativo e` stato soppresso dal D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369.
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