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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LIMITI LEGALI DELLA CONCORRENZA

1. La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi
dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle
norme corporative. (1)

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(1) N. Redaz. - L'ordinamento corporativo e` stato soppresso dal
D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369.


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