Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1557 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPOSSIBILITA` DI RESTITUZIONE 1. Chi ha ricevuto le cose non e` liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita` e` divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
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