Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1414 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI 1. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. 2. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche` ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 3. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
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