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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI

1. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

2. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da
quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato,
purche` ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

3. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti
unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati
per accordo tra il dichiarante e il destinatario.


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