Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2729 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRESUNZIONI SEMPLICI 1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. 2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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