Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 590 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE 1. La nullita` della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non puo` essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita`, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
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