Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 972 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DEVOLUZIONE Il concedente puo` chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo; 2) se l'enfiteuta e` in mora nel pagamento di due annualita` di canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorche` di primo grado, che abbia accolto la domanda. 2. La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
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