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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPOSSIBILITA` DEFINITIVA E IMPOSSIBILITA` TEMPORANEA

1. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile
al debitore, la prestazione diventa impossibile.

2. Se l'impossibilita` e` solo temporanea, il debitore, finche` essa
perdura, non e` responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilita` perdura fino a
quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura
dell'oggetto, il debitore non puo` piu` essere ritenuto obbligato a
eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu` interesse a
conseguirla.


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