Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1256 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPOSSIBILITA` DEFINITIVA E IMPOSSIBILITA` TEMPORANEA 1. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. 2. Se l'impossibilita` e` solo temporanea, il debitore, finche` essa perdura, non e` responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita` perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo` piu` essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu` interesse a conseguirla.
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