Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1744 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISCOSSIONI 1. L'agente non ha facolta` di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta` gli e` stata attribuita, egli non puo` concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
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