Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2397 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO 1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 2. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. (1) ---------------- (1) N. Redaz. - Articolo cosi` modificato dall'art. 21 del D.lgs. 27.01.92, n. 88.
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