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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.

2. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia. (1)

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(1) N. Redaz. - Articolo cosi` modificato dall'art. 21 del D.lgs.
27.01.92, n. 88.


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