Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 150 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SEPARAZIONE PERSONALE 1. E` ammessa la separazione personale dei coniugi. 2. La separazione puo` essere giudiziale o consensuale. 3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
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