Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1854 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONTO CORRENTE INTESTATO A PIU` PERSONE 1. Nel caso in cui il conto sia intestato a piu` persone, con facolta` per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
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