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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI

1. Se piu` persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha
regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva
porzione. Se uno di questi e` insolvente, si osserva la disposizione
del secondo comma dell'art. 1299.


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