Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1954 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI 1. Se piu` persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e` insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.
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