Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1376 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONTRATTO CON EFFETTI REALI 1. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta` di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta` o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
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