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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONTRATTO CON EFFETTI REALI

1. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprieta` di una cosa determinata, la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un
altro diritto, la proprieta` o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato.


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