Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 709 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONTO DELLA GESTIONE 1. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. 2. Egli e` tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. 3. Gli esecutori testamentari, quando sono piu`, rispondono solidalmente, per la gestione comune. 4. Il testatore non puo` esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita` della gestione.
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