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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONTO DELLA GESTIONE

1. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua
gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte
del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

2. Egli e` tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso
gli eredi e verso i legatari.

3. Gli esecutori testamentari, quando sono piu`, rispondono
solidalmente, per la gestione comune.

4. Il testatore non puo` esonerare l'esecutore testamentario
dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita` della
gestione.


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