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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOCIETA` COSTITUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO CON ATTIVITA`
ALL'ESTERO

1. Le societa` che si costituiscono nel territorio dello Stato,
anche se l'oggetto della loro attivita` e` all'estero, sono soggette
alle disposizioni della legge italiana. (1)

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(1) N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31.05.95 n.
218, come sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.L. 23.10.96 n.
542, convertito con modificazioni dalla L. 23.12.96 n. 649.


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