Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2509 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOCIETA` COSTITUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO CON ATTIVITA` ALL'ESTERO 1. Le societa` che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attivita` e` all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana. (1) ------------------- (1) N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31.05.95 n. 218, come sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.L. 23.10.96 n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23.12.96 n. 649.
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