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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIFIUTO DELLA PUBBLICAZIONE

1. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere
alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

2. Contro il rifiuto e` dato ricorso al tribunale, che provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.


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