Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 93 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PUBBLICAZIONE 1. La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ))
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