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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMUNIONE FORZOSA DEL MURO SUL CONFINE

1. Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo`
chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa,
purche` lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta`. Per
ottenere la comunione deve pagare la meta` del valore del muro, o
della parte di muro resa comune, e la meta` del valore del suolo su
cui il muro e` costruito. Deve inoltre eseguire le opere che
occorrono per non danneggiare il vicino.


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