Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 874 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMUNIONE FORZOSA DEL MURO SUL CONFINE 1. Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo` chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche` lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta`. Per ottenere la comunione deve pagare la meta` del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta` del valore del suolo su cui il muro e` costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
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