Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 35 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISPOSIZIONE PENALE 1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte (( . . . . . .)) sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a 1 milione.
Versione PDF |