Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2195 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPRENDITORI SOGGETTI A REGISTRAZIONE 1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita` industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita` intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita` di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita` bancaria o assicurativa; 5) altre attivita` ausiliarie delle precedenti. 2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita` e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita` indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
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