Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2195   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

IMPRENDITORI SOGGETTI A REGISTRAZIONE

1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attivita` industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;

2) un'attivita` intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attivita` di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attivita` bancaria o assicurativa;

5) altre attivita` ausiliarie delle precedenti.

2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita`
e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita` indicate in questo articolo e
alle imprese che le esercitano.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso