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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PERIMENTO DELL'EDIFICIO

1. Se l'usufrutto e` stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un
edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario
ha diritto di godere dell'area e dei materiali.

2. La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e` stabilito
soltanto sopra un edificio. In tal caso, pero`, il proprietario, se
intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare
l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario,
durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al
valore dell'area e dei materiali.


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