Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1018 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PERIMENTO DELL'EDIFICIO 1. Se l'usufrutto e` stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali. 2. La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e` stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, pero`, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
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