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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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USUFRUTTO LEGALE

1. I genitori esercenti la potesta` hanno in comune l'usufrutto dei
beni del figlio.

2. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia
e all'istruzione ed educazione dei figli.

3. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una
carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori
esercenti la potesta` o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la
condizione pero` non ha effetto per i beni spettanti al figlio a
titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredita`, legato o donazione e
accettati nell'interesse del figlio contro la volonta` dei genitori
esercenti la potesta`. Se uno solo di essi era favorevole
all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.


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