Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 324 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo USUFRUTTO LEGALE 1. I genitori esercenti la potesta` hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio. 2. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. 3. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta` o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero` non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredita`, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta` dei genitori esercenti la potesta`. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
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