Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 447 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INAMMISSIBILITA` DI CESSIONE E DI COMPENSAZIONE 1. Il credito alimentare non puo` essere ceduto. 2. L'obbligato agli alimenti non puo` opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
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