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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INAMMISSIBILITA` DI CESSIONE E DI COMPENSAZIONE

1. Il credito alimentare non puo` essere ceduto.

2. L'obbligato agli alimenti non puo` opporre all'altra parte la
compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.


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