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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODALITA` VARIE DEI SINGOLI RAPPORTI

1. La solidarieta` non e` esclusa dal fatto che i singoli debitori
siano tenuti ciascuno con modalita` diverse, o il debitore comune
sia tenuto con modalita` diverse di fronte ai singoli creditori.


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