Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1293 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODALITA` VARIE DEI SINGOLI RAPPORTI 1. La solidarieta` non e` esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita` diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita` diverse di fronte ai singoli creditori.
Versione PDF |