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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CESSIONE DELL'USUFRUTTO

1. L'usufruttuario puo` cedere il proprio diritto per un certo tempo
o per tutta la sua durata, se cio` non e` vietato dal titolo
costitutivo.

2. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche` non
sia stata notificata, l'usufruttuario e` solidalmente obbligato con
il cessionario verso il proprietario.


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