Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 980 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CESSIONE DELL'USUFRUTTO 1. L'usufruttuario puo` cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio` non e` vietato dal titolo costitutivo. 2. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche` non sia stata notificata, l'usufruttuario e` solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
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