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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ABUSI DELL'USUFRUTTUARIO

1. L'usufrutto puo` anche cessare per l'abuso che faccia
l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o
lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie
riparazioni.

2. L'autorita` giudiziaria puo`, secondo le circostanze, ordinare
che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i
beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o
anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare
annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma
determinata.

3. I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio
per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e
dare garanzia per l'avvenire.


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