Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 372 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INVESTIMENTO DI CAPITALI 1. I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, puo` autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
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