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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INVESTIMENTO DI CAPITALI

1. I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice
tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nella
Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti
autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre
casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito
il tutore e il protutore, puo` autorizzare il deposito presso altri
istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento
diverso da quelli sopra indicati.


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