Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1436 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VIOLENZA DIRETTA CONTRO TERZI 1. La violenza e` causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. 2. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e` rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
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