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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VIOLENZA DIRETTA CONTRO TERZI

1. La violenza e` causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente o di un discendente o ascendente di lui.

2. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del
contratto e` rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da
parte del giudice.


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