Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1195 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo QUIETANZA CON IMPUTAZIONE 1. Chi, avendo piu` debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo` pretendere un'imputazione diversa, se non vi e` stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
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