Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1195   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



QUIETANZA CON IMPUTAZIONE

1. Chi, avendo piu` debiti, accetta una quietanza nella quale il
creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non
puo` pretendere un'imputazione diversa, se non vi e` stato dolo o
sorpresa da parte del creditore.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso