Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2359-bis   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DA PARTE DI SOCIETA` CONTROLLATE

1. La societa` controllata non puo` acquistare azioni o quote della
societa` controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.

2. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del
secondo comma dell'art. 2357.

3. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate
a norma dei commi precedenti puo` eccedere la decima parte del
capitale della societa` controllante, tenendosi conto a tal fine
delle azioni o quote possedute dalla medesima societa` controllante
e dalle societa` da essa controllate.

4. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote
della societa` controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve
essere costituita e mantenuta finche` le azioni o quote non siano
trasferite.

5. La societa` controllata da altra societa` non puo` esercitare il
diritto di voto nelle assemblee di questa.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli
acquisti fatti per il tramite di societa` fiduciaria o per
interposta persona. (1)

-----------

(1) N. Redaz. - Articolo cosi` modificato dall'art. 2 del D.lgs.
02.05.94, n. 315.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso