Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2359-bis vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DA PARTE DI SOCIETA` CONTROLLATE 1. La societa` controllata non puo` acquistare azioni o quote della societa` controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. 2. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357. 3. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti puo` eccedere la decima parte del capitale della societa` controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima societa` controllante e dalle societa` da essa controllate. 4. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societa` controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finche` le azioni o quote non siano trasferite. 5. La societa` controllata da altra societa` non puo` esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. 6. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa` fiduciaria o per interposta persona. (1) ----------- (1) N. Redaz. - Articolo cosi` modificato dall'art. 2 del D.lgs. 02.05.94, n. 315.
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