Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1239 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FIDEIUSSORI 1. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. 2. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
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