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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FIDEIUSSORI

1. La remissione accordata al debitore principale libera i
fideiussori.

2. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli
altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli
altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono
obbligati per l'intero.


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