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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE

1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la
pronunzia.

2. Finche` il decreto non e` emanato, tanto l'adottante quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.

3. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima
dell'emanazione del decreto, si puo` procedere al compimento degli
atti necessari per l'adozione.

4. Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e
osservazioni per opporsi all'adozione.

5. Se l'adozione e` ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell'adottante.


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