Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 298 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. 2. Finche` il decreto non e` emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. 3. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo` procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. 4. Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. 5. Se l'adozione e` ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
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