Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 367   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



DICHIARAZIONE DI DEBITI O CREDITI DEL TUTORE

1. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il
minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura
dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo
d'interpellarlo al riguardo.

2. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il
tutore e` interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

3. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della
dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso