Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 367 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DICHIARAZIONE DI DEBITI O CREDITI DEL TUTORE 1. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo. 2. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e` interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. 3. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
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