Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1584 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI DEL CONDUTTORE IN CASO DI RIPARAZIONI 1. Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entita` del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che e` necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puo` ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
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