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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI DEL CONDUTTORE IN CASO DI RIPARAZIONI

1. Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto
della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti
giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo,
proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e
all'entita` del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua
durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella
parte della cosa che e` necessaria per l'alloggio del conduttore e
della sua famiglia, il conduttore puo` ottenere, secondo le
circostanze, lo scioglimento del contratto.


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