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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CATEGORIE DI AZIONI

1. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.

2. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti
diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal
caso la societa', nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente
determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

3. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.


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