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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` VERSO LA SOCIETA`

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario,
e sono solidalmente responsabili verso la societa` dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o piu`
amministratori.

2. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se
non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose.

3. La responsabilita` per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune
da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone
immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.


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