Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 466 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO 1. Chi e` incorso nell'indegnita` e` ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. 2. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e` stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita`, e` ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
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