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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIABILITAZIONE DELL'INDEGNO

1. Chi e` incorso nell'indegnita` e` ammesso a succedere quando la
persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente
abilitato con atto pubblico o con testamento.

2. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e` stato
contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa
dell'indegnita`, e` ammesso a succedere nei limiti della
disposizione testamentaria.


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