Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1312 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PAGAMENTO SEPARATO DEI FRUTTI O DEGLI INTERESSI 1. Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e` a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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