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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PAGAMENTO SEPARATO DEI FRUTTI O DEGLI INTERESSI

1. Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte
dei frutti o degli interessi che e` a carico di uno dei debitori
perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli
interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.


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