Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1070 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ABBANDONO DEL FONDO SERVENTE 1. Il proprietario del fondo servente, quando e` tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu`, puo` sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta` del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante. 2. Nel caso in cui l'esercizio della servitu` sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo` limitarsi alla parte stessa.
Versione PDF |