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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ABBANDONO DEL FONDO SERVENTE

1. Il proprietario del fondo servente, quando e` tenuto in forza del
titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la
conservazione della servitu`, puo` sempre liberarsene, rinunziando
alla proprieta` del fondo servente a favore del proprietario del
fondo dominante.

2. Nel caso in cui l'esercizio della servitu` sia limitato a una
parte del fondo, la rinunzia puo` limitarsi alla parte stessa.


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