Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2167 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI DEL COLONO 1. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita` della coltivazione. 2. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita`; deve altresi` custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
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