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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGHI DEL COLONO

1. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive
del concedente e le necessita` della coltivazione.

2. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di
produttivita`; deve altresi` custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di
famiglia.


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