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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIPARAZIONI DEL MURO COMUNE

1. Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono
a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del
diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal
fatto di uno dei partecipanti.

2. Il comproprietario di un muro comune puo` esimersi dall'obbligo
di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione,
rinunziando al diritto di comunione purche` il muro comune non
sostenga un edificio di sua spettanza.

3. La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle
riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto
proprio.


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