Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1263 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACCESSORI DEL CREDITO 1. Per effetto della cessione, il credito e` trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. 2. Il cedente non puo` trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. 3. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
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