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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ACCESSORI DEL CREDITO

1. Per effetto della cessione, il credito e` trasferito al
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con
gli altri accessori.

2. Il cedente non puo` trasferire al cessionario, senza il consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso
di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

3. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti
scaduti.


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