Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 957   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

DISPOSIZIONI INDEROGABILI

1. L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e` regolata
dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Il titolo non puo` tuttavia derogare alle norme contenute negli
art. 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e
973.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso