Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 957 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISPOSIZIONI INDEROGABILI 1. L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e` regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti. 2. Il titolo non puo` tuttavia derogare alle norme contenute negli art. 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
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