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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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REINTEGRAZIONE DEL BESTIAME CONFERITO

1. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni,
qualora durante la prima meta` del periodo contrattuale perisca per
causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame
inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la
reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal
contratto.

2. Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la
fine dell'anno in corso.

3. Il bestiame rimasto e` diviso fra le parti nella proporzione
indicata nell'art. 2184.

4. Se e` convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla
scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una
quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale
quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della
soccida.


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