Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 280 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGITTIMAZIONE 1. La legittimazione attribuisce a colui che e` nato fuori del matrimonio la qualita` di figlio legittimo. 2. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.
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