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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LEGITTIMAZIONE

1. La legittimazione attribuisce a colui che e` nato fuori del
matrimonio la qualita` di figlio legittimo.

2. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio
naturale o per provvedimento del giudice.


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