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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

1. La legittimazione puo` essere concessa con provvedimento del
giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre
se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il
genitore abbia compiuto l'eta` indicata nel quinto comma dell'art.
250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilita` o un gravissimo
ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e`
unito in matrimonio e non e` legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli
anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il
figlio e` minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gia`
riconosciuto.

2. La legittimazione puo` essere chiesta anche in presenza di figli
legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale
deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta` superiore
ai sedici anni.


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