Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 284 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 1. La legittimazione puo` essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'eta` indicata nel quinto comma dell'art. 250; 2) che per il genitore vi sia l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e` unito in matrimonio e non e` legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio e` minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gia` riconosciuto. 2. La legittimazione puo` essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta` superiore ai sedici anni.
Versione PDF |