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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI

1. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
puo` in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo` egli stesso
tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo pero` in
ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

2. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino
appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

3. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto
dell'art. 843.


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