Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 896 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI 1. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo` in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo` egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo pero` in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. 2. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. 3. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
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