DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91 Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Articolo 17 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo 1. Al verificarsi di un incidente, l'utilizzatore e' tenuto ad informare il presidente della regione, il prefetto ed i sindaci competenti per territorio, comunicando immediatamente: a) le circostanze dell'incidente; b) l'identita' del microorganismo geneticamente modificato rilasciato e l'entita' del rilascio stesso; c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente; d) le misure di emergenza adottate. 2. Il prefetto, sulla base delle valutazioni degli organi tecnici sanitari regionali dispone, se necessario, l'attivazione del piano di emergenza di cui all'art. 16 provvedendo: a) all'attivazione delle necessarie misure di emergenza a medio ed a lungo termine; b) ad informare in modo analitico il Ministero della sanita', il Ministero dell'interno e il Dipartimento per la protezione civile, anche ai fini di cui all'art. 16, commi 6 e 7, sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo. 3. Il Ministero della sanita' informa quanto prima la Commissione delle Comunita' europee degli incidenti fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dello stesso, sull'identita' e l'entita' del microorganismo geneticamente modificato rilasciato, sulle misure di emergenza messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in futuro.
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