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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91
Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.


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1. Al verificarsi di un incidente, l'utilizzatore e' tenuto ad
informare il presidente della regione, il prefetto ed i sindaci
competenti per territorio, comunicando immediatamente:
a) le circostanze dell'incidente;
b) l'identita' del microorganismo geneticamente modificato
rilasciato e l'entita' del rilascio stesso;
c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti
dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente;
d) le misure di emergenza adottate.
2. Il prefetto, sulla base delle valutazioni degli organi tecnici
sanitari regionali dispone, se necessario, l'attivazione del piano di
emergenza di cui all'art. 16 provvedendo:
a) all'attivazione delle necessarie misure di emergenza a medio
ed a lungo termine;
b) ad informare in modo analitico il Ministero della sanita', il
Ministero dell'interno e il Dipartimento per la protezione civile,
anche ai fini di cui all'art. 16, commi 6 e 7, sulle circostanze
dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo.
3. Il Ministero della sanita' informa quanto prima la Commissione
delle Comunita' europee degli incidenti fornendo elementi dettagliati
sulle circostanze dello stesso, sull'identita' e l'entita' del
microorganismo geneticamente modificato rilasciato, sulle misure di
emergenza messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una
analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a
limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in
futuro.


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