DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91 Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Articolo 23 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo 1. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 21 e 22 e sempre che il fatto non costituisce piu' grave reato, chi, nell'esercizio delle operazioni di impiego confinato di m. g. m., previste nel presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche e' punito con la pena dell'arresto sino a 3 anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COSTA, Ministro della sanita' COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro RIPA DI MEANA, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: CONSO
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