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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91
Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.


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1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanita'
e, nel termine di quindici giorni, modifica la notifica di cui agli
articoli 8, 9 e 10 nei seguenti casi:
a) qualora modifichi l'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati in modo che ne possano derivare
significative conseguenze sulla natura e sulla gravita' dei rischi;
b) qualora modifichi la categoria di microorganismi geneticamente
modificati precedentemente impiegati;
c) qualora disponga o sia in grado di disporre di nuove
conoscenze scientifiche e tecnologiche che possono determinare
significative conseguenze per i rischi che l'impiego confinato in
atto comporta.
2. Il Ministero della sanita', ove sopravvengano nuove conoscenze
scientifiche e tecnologiche che possono determinare significative
conseguenze per i rischi che l'impiego confinato comporta, prescrive
all'utilizzatore, in relazione alle diverse circostanze, la modifica
delle modalita' dell'impiego confinato ovvero sospende le attivita'
ovvero ne dispone la cessazione.


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