DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91 Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Articolo 12 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo 1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanita' e, nel termine di quindici giorni, modifica la notifica di cui agli articoli 8, 9 e 10 nei seguenti casi: a) qualora modifichi l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati in modo che ne possano derivare significative conseguenze sulla natura e sulla gravita' dei rischi; b) qualora modifichi la categoria di microorganismi geneticamente modificati precedentemente impiegati; c) qualora disponga o sia in grado di disporre di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche che possono determinare significative conseguenze per i rischi che l'impiego confinato in atto comporta. 2. Il Ministero della sanita', ove sopravvengano nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche che possono determinare significative conseguenze per i rischi che l'impiego confinato comporta, prescrive all'utilizzatore, in relazione alle diverse circostanze, la modifica delle modalita' dell'impiego confinato ovvero sospende le attivita' ovvero ne dispone la cessazione.
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